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Data pubblicazione: 22/11/2005
Un caso della Giuria d'Appello riguardante una regata Snipe.
Appello 05-16
La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli, e Eugenio Torre (membri effettivi), con Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti) e con Fabio Donadono, Sergio Pepe (uditori), ha assunto la seguente decisione sulla richiesta di conferma o riforma, formulata a norma della regola 70.2 dal Comitato per le Proteste con nota 13 giugno 2005, della decisione da esso assunta al termine della regata regionale della Classe Snipe, disputata a Bracciano il 29 maggio 2005.
Il giorno 29 maggio 2005, sul lago di Bracciano, presso la società velica ASNS, si disputò la regata denominata Regata Regionale Snipe, con quindici barche iscritte e partenti (erano previste una o più prove da disputare in unica giornata).
La prima prova, a cagione di una persistente mancanza di vento, era partita alle ore 15.55 con un vento da 230°, di forza 1-2 . Completata la seconda bolina e girata la boa numero 1, le prime due imbarcazioni percorsero velocemente l'ultimo lato di poppa e, tagliato il traguardo alle 16,48, ricevettero regolare segnalazione di arrivo dal Comitato di Regata, posizionato correttamente sulla linea di arrivo.
Il resto della flotta si accingeva a sua, volta a girare la boa numero 1 e quindi a percorrere l'ultimo lato e completare la prova, ma, come risulta dalla relazione del Presidente del Comitato per le Proteste, fu investita da un colpo di vento, con piovasco, fino a 27 KTS di velocità (la classe fissa un limite di 20 nodi), in conseguenza del quale numerose barche (alcune anche non regatanti) scuffiarono, chiedendo assistenza.
Il Presidente del Comitato di Regata (è da tener presente che il Comitato di Regata aveva anche le funzioni di Comitato per le Proteste) ritenne a questo punto, erano le ore 16,40, che la prova dovesse essere annullata e, poiché già da prima era imbarcato su un battello che svolgeva servizio di posaboe e non poteva comunicare con gli altri componenti del Comitato essendo le radio rese inefficienti dal temporale in corso, prodigandosi a gesti ed a voce, comunicò alle imbarcazioni che erano nelle sue vicinanze l'interruzione della regata (con l'aiuto di un altro natante di servizio, prestò anche assistenza ad alcune di esse), mentre non poté avvertire le prime, due barche, le quali infatti raggiunsero l'arrivo, come si è detto.
Il battello del Comitato di Regata era posizionato sull'arrivo ed i componenti presenti a bordo, non avendo ricevuto alcuna disposizione di esporre i segnali di annullamento a mezzo delle bandiere CIS, diedero regolarmente l'arrivo alle due imbarcazioni che avevano completato il percorso.
Giunto a terra il Presidente dichiarò l'annullamento della regata.
La decisione provocò doglianze, espresse in forma di richiesta di riparazione, da parte delle barche regolarmente arrivate e di altre fermate. Tali richieste di riparazione furono respinte dal Comitato per le Proteste, il quale, com'è spiegato nell'istanza del Presidente a questa Giuria, ritenne che la prova andasse annullata "per maltempo", come previsto dalla regola 32.1(b) , quindi senza possibilità di concedere riparazioni.
Successivamente il Comitato per le Proteste, nel dubbio di essere incorso in un'errata interpretazione della regola 32.1, con nota 13 giugno 2005 ha chiesto a questa Giuria d'Appello "la conferma o la riforma di quanto deciso in tema di riparazione ".
La Giuria d'Appello osserva in proposito quanto segue:
Secondo il principio di equità che mira alla conservazione o al ripristino delle buone ragioni di qualsiasi competitore e che deve essere considerato il fondamento etico e morale di tutto il sistema normativo che regola l'attività velica di competizione, le infrazioni o le disattenzioni alle regole che siano state poste in essere da uno degli attori di una regata, ivi comprese ovviamene le persone fisiche le quali, officiate alla conduzione della medesima, attivano un processo che, prima ancora di sortire la sanzione di una violazione, deve mirare al ripristino delle buone ragioni dei concorrenti o competitori in corso di sfida. Infatti la lesione di una o più regole che mirano alla disciplina e quindi al corretto svolgimento di una sfida fra barche, specialmente se nel contesto di una regata di flotta, si potrebbe sì risolvere in un vantaggio indebito per l'una o per l'altra, ma soprattutto in uno svantaggio di un'altra barca o di tutte le altre barche che siano in gioco: in altri termini, un errore o scorrettezza ha sempre e fondamentalmente una efficacia di riverberazione. Ugualmente l'attività delle persone, cui, a vario titolo e funzione, sia stato affidato l'incarico di condurre una competizione velica, è soggetta a questa "ratio legis", la quale sostiene tutta l'impalcatura, compresi il Regolamento di Regata ed ogni normativa speciale che ad esso si colleghi.
Nella specie, le irregolarità poste in essere, anche se "necessitate coatto", dal Presidente del Comitato di Regata nel generoso tentativo di evitare condizioni di pericolo ai partecipanti alla regata da lui diretta, non potevano costituire ragione necessaria o sufficiente per privare le imbarcazioni che avevano regolarmente compiuto ed ultimato la loro prova, delle posizioni di merito conquistate e, del pari, avrebbero dovuto essere base per la ricerca di un'equa valutazione ai fini di una classificazione delle restanti imbarcazioni che erano state fermate.
Lo stesso Corsivo FIV alla regola 32.1, a leggere bene, conferma la sacralità delle posizioni di merito conseguite al termine di una regata (anche l'ultimo posto ottenuto in una regata portata con regolarità a termine dev'essere considerato, senza ironia, un punto di merito per un velista accintosi a praticare un gioco sicuramente complesso e non scevro da rischi) e, se è vero che la regola 32.1 prevede alla lettera (b) che una regata può essere annullata "a causa del maltempo", è anche vero che il Corsivo in calce alla stessa regola prescrive che "nelle regate corse sotto la sua giurisdizione (della FIV), eventuali richieste di riparazione presentate per azioni o mancate azioni del Comitato di 'Regata nei limiti della regola 32.1 non possono essere motivo di annullamento di una prova portata a termine". Infatti l'annullamento di una regata portata a termine, anche se solo da alcuni dei concorrenti e non dall'intera flotta, è un fatto di estrema eccezionalità e, nella specie, le richieste di riparazione presentate dai concorrenti miravano proprio alla salvaguardia dei risultati ottenuti o ottenibili.
In relazione al criterio di equità richiesto dalla regola 64.2 ed al fine di ripristinare le buone ragioni delle barche che non completarono il percorso perché fermate, la Giuria d'Appello rileva che dagli atti trasmessi non risulta se furono rilevate o meno le posizioni di queste barche al momento dell'interruzione della prova, ovvero al passaggio dell'ultima boa di percorso.
Nel caso in cui il Comitato di Regata non sarà in grado di stilare una classifica della prova secondo tale criterio, la Giuria d'Appello ritiene che tutte le barche fermate possano essere classificate con i punti spettanti al terzo classificato.
E lo stesso Comitato di Regata, redatta la nuova classifica della prova e della regata, ne darà comunicazione a tutti i concorrenti a mezzo del Comitato Organizzatore.
Per questi motivi:
La Giuria d'Appello, in applicazione della reg.70.2 del vigente regolamento di regata ed a correzione della decisione assunta il 29 maggio 2005 dal Comitato di Regata, decide che la prova della Regata Regionale Classe Snipe in esame non andava annullata e dichiara valido a tutti gli effetti l'arrivo delle due barche che portarono a compimento la stessa prova e tagliarono regolarmente il traguardo di arrivo.
Nello stesso tempo la Giuria d'Appello, ritenendo che ciò risponda al criterio di equità richiesto dalla regola 64.2 e sia perciò ripristinante delle buone ragioni delle barche che non completarono la prova perché fermate, dispone che il Comitato di Regata provveda alla classificazione di tutte quest'ultime, con la posizione che esse avevano al momento dell'interruzione ovvero al passaggio dell'ultima boa e, mancando questi elementi, con i punti spettanti al terzo posto nella stessa prova; quindi, redatta la nuova classifica, per il tramite del Comitato Organizzatore ne dia comunicazione a tutti gli equipaggi iscritti.
Ciò deciso in Genova l'8 luglio 2005.
Il relatore ed estensore Gianfranco Lodoli
Il Presidente
Giuseppe Meo


