1 - È costituita un'associazione denominata S.C.I.R.A. ITALIA.
2 - Scopo dell'associazione è lo sviluppo e la promozione su tutto il territorio nazionale della pratica dello sport della vela in genere e della classe snipe in particolare. Per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione coordina in via esclusiva l'attività sportiva e velica delle imbarcazioni della classe snipe a livello zonale, nazionale ed internazionale; tiene rapporti con la Federazione Italiana della Vela e con le altre organizzazioni di classe; sovraintende alla organizzazione delle regate su tutto il territorio nazionale; aderisce alla S.C.I.R.A. INTERNAZIONALE che rappresenta in esclusiva in Italia; coordina l'attività velica internazionale degli equipaggi italiani della classe snipe; tiene i rapporti con le organizzazioni nazionali della classe snipe negli altri paesi; etc.
3 - L'associazione ha sede in Trieste presso la Società Triestina della Vela, Pontile Istria n. 8 - Trieste.
4 - Possono far parte dell'associazione: - i proprietari delle imbarcazioni della classe snipe (soci proprietari); - le altre persone che pur non essendo proprietari di imbarcazioni della classe snipe intendono partecipare ovvero sono altrimenti interessati all'attività organizzata e coordinata dall'associazione (soci non proprietari). La qualita` di socio ha durata annuale e cessa in ogni caso con il 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione e/o il rinnovo dell'iscrizione dell'associazione comporta l'accettazione del presente statuto. Non è consentito il recesso anticipato rispetto alla scadenza annuale del 31 dicembre.
5 - Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea (che può essere ordinaria o straordinaria); - il Segretario Nazionale; - i Capitani di Flotta; - il Collegio dei Probiviri.
6 - L'Associazione è organizzata attraverso flotte. Per poter partecipare alle attività sia sportive (per esempio, partecipazione a regate) che organizzative dell'Associazione ciascun socio (anche non proprietario) deve aderire ad una flotta ed essere in regola con in contributi associativi annuali. Una flotta deve essere costituita da almeno tre soci proprietari e tre soci non proprietari che siano in regola con i contributi associativi. Ciascuna flotta con il voto dei soli soci proprietari elegge il proprio Capitano di flotta. La costituzione di una nuova flotta può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno. Ai fini dell'esercizio dei diritti assembleari nel primo anno di costituzione, peraltro, la flotta dovrà essere costituita entro il 30 aprile. La costituzione delle flotta deve farsi risultare da un verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soci proprietari che aderiscono alla flotta, dal quale risulti il nome e la sede della flotta; la nomina del Capitano di flotta; lo stazzatore, che potrà essere un socio anche non aderente alla flotta. Copia del verbale di costituzione dovra` essere trasmesso alla segreteria nazionale entro trenta giorni dalla data del verbale di costituzione. Ove per qualsiasi motivo il numero degli aderenti alla flotta dovesse scendere al di sotto del limite minimo previsto dallo Statuto, la flotta dovra` provvedere a ricostituire il numero minimo (dandone comunicazione alla segreteria nazionale) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sia verificato il venir meno del numero minimo di aderenti. La mancata ricostituzione entro il termine suddetto del numero minimo degli aderenti alla flotta determina la scioglimento della flotta stessa, con obbligo per i soci di aderire ad altra flotta gia` esistente, ovvero di costituire una nuova flotta nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto. Lo scioglimento sara` escluso solo nel caso in cui la flotta, il cui numero di aderenti sia sceso al di sotto del limite minimo previsto dallo Statuto, sia l'unica con sede nell'ambito della sua provincia.
7 - Spetta ai Capitani di Flotta raccogliere i contributi associativi annuali dei soci proprietari e non proprietari aderenti alla flotta, trasmettendo il tutto alla segreteria nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno. Per le eventuali adesioni di nuovi soci successivamente al 31 maggio, i Capitani di flotta dovranno trasmettere i dati ed i corrispettivi contributi associativi entro trenta giorni dall'adesione del nuovo socio. Spetta inoltre al Capitano di flotta di organizzare l'attività della propria flotta nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e della S.C.I.R.A. Internazionale.
8 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. È competenza dell'Assemblea ordinaria: - discutere e deliberare sulle relazioni del Segretario nazionale sull'attività sociale, determinando gli indirizzi di politica generale e le attività da svolgere in relazione agli scopi istituzionali, fissando, tra l'altro, il calendario dell'attività agonistica della classe; - discutere e deliberare sui bilanci sociali preventivi e consuntivi, fissando la misura dei contributi associativi; - eleggere il Segretario nazionale, impartendo direttive vincolanti per l'organizzazione dell'associazione; - eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri; - deliberare sul qualsiasi altro argomento che ad essa venga sottoposto dal Segretario nazionale ad eccezione di quelli di competenza dell'Assemblea straordinaria. È competenza dell'Assemblea straordinaria: - deliberare le modifiche statutarie; - deliberare sulle sanzioni proposte a carico dei soci dal Collegio dei Probiviri; - deliberare sullo scioglimento dell'associazione.
9 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Segretario nazionale entro il 3O novembre. Dovrà inoltre essere convocata ogni qual volta il Segretario nazionale lo ritenga opportuno (preferibilmente in occasione del Campionato Italiano) e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Capitani di flotta purché in regola con i contributi associativi.
10 - Alle assemblee possono partecipare tutti i soci anche non proprietari. Tutti i soci anche non proprietari hanno diritto di parola. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai Capitani di flotta in ragione di un voto per ogni flotta. L'esercizio dei diritti assembleari è, a norma dell'art.6 del presente Statuto, subordinato alla regolarizzazione della posizione contributiva di ciascuna flotta di ciascun socio.
11 - La convocazione dell'assemblea è fatta a cura del Segretario nazionale mediante comunicazione a mezzo raccomandata spedita a tutti i Capitani di flotta e comunicazione scritta a tutti i soci proprietari almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione dovrà specificare la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie dell'ordine del giorno. Non è prevista la seconda convocazione. Il luogo dell'adunanza (salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria dell'anno precedente) verrà stabilito dal Segretario nazionale nel territorio italiano.
12 - L'Assemblea ordinaria si considererà regolarmente costituita con la presenza di tanti Capitani di flotta in rappresentanza della metà più uno del numero dello flotte affiliate in regola con i contributi associativi. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria à necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
13 - Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria à invece necessario il voto favorevole di tanti Capitani di flotta in rappresentanza di almeno due terzi del numero dello flotte affiliate in regola con i contributi associativi.
14 - Ai fini delle partecipazione all'assemblea e dell'esercizio del diritto di voto ciascun Capitano di flotta potrà delegare per iscritto soltanto un altro Capitano di flotta ovvero un socio anche non proprietario aderente alla propria flotta. Ciascun Capitano di flotta non può comunque rappresentare in Assemblea più di due capitani di altre flotte.
15 - L'Assemblea nomina tra i presenti un Presidente e un Segretario soci dell'associazione. Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti gli associati anche assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
16 - L'associazione è retta ed amministrata da un Segretario nazionale, che ne ha la rappresentanza nei rapporti con i terzi. Il Segretario nazionale dura in carica due anni ed e rieleggibile. Il Segretario nazionale è eletto dall'Assemblea ordinaria dell'associazione e deve essere scelto tra i soci proprietari anche non Capitani di flotta residenti stabilmente in Italia. La carica di Segretario nazionale è onoraria. Allo stesso sarà comunque dovuto il rimborso delle spese documentate sostenute per la carica.
17 - Il Segretario nazionale, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere e dare esecuzione ad ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali. Al Segretario nazionale spetta, tra l'altro, il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di proporre la misura dei contributi annuali dovuti dagli associati, che sarà poi determinata dall'Assemblea; al Segretario nazionale spetta poi il compito di provvedere, in conformità alle indicazioni anche nominative dell'assemblea, alla organizzazione dell'associazione, delegando in tutto o in parte le proprie funzioni a soci anche non proprietari, che verranno nominati dal Segretario Nazionale in conformità alle indicazioni anche nominative dell'Assemblea.
18 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri (di cui uno con funzioni di Presidente) eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci anche non proprietari dell'associazione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni ed è rieleggibile. Ad esso spetta di indagare sui comportamenti dei soci che compromettano o screditino in qualsiasi modo il buon nome dell'associazione ovvero che tenessero una condotta gravemente irregolare verso l'associazione, gli altri soci o verso terzi. Il Collegio dei Probiviri deve riunirsi quando ne sia fatta richiesta scritta dal Segretario nazionale o da almeno tre capitani di flotte che siano in regola con i contributi associativi. La richiesta dovrà contenere l'esposizione dettagliata dei fatti per i quali si sollecita l'intervento del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti interessate (alle quali dovrà contestare i fatti e dovra` consentire proprie difese anche scritte) ed esperite le indagini ritenute necessarie, ne dovrà riferire all'Assemblea straordinaria presentando per iscritto le proprie conclusioni, che dovranno essere trasmesse ai soci congiuntamente all'avviso di convocazione dell'assemblea. Spetta all'Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 13 del presente Statuto provvedere sulle conclusioni del Collegio dei Probiviri archiviando la richiesta; ovvero assolvendo le parti coinvolte ovvero ancora, secondo la sua sovrana valutazione, infliggendo, a seconda della gravita` dei fatti, la sanzione della deplorazione; della sospensione dall'attività dell'associazione (per un periodo non superiore a 12 mesi); ovvero della radiazione.
19 - La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta che per deliberazione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata da adottarsi con la maggioranza di cui all'art. 13 del presente Statuto.
20 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme del Regolamento della S.C.I.R.A. Internazionale in quanto compatibili.
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